Sulle vertenze promosse dai pensionati del Fondo Casella per contestare la legittimità del contributo di solidarietà, introdotto dalle Parti sociali al fine di assicurare la tenuta dei conti del Fondo e la solidarietà intergenerazionale, sono intervenute sino ad ora cinque sentenze: quattro favorevoli al Fondo e una favorevole ai ricorrenti.Per quanto riguarda le quattro sentenze favorevoli al Fondo Casella, tre sono state emesse dal Tribunale di Roma, la quarta dal Tribunale di Venezia.Le tre sentenze emesse dal Tribunale di Roma (n. 1792/2017; n. 9640/2016; n. 5287/2016) e quella del Tribunale di Venezia (n. 450/2016) hanno ritenuto pienamente legittimo il contributo di solidarietà sulle pensioni c.d. retributive, alla luce dell’art. 7 bis, comma 2 bis, del d.lgs. 252/2005, come modificato dal d.l. 76/2013, che consente di ridurre gli importi delle prestazioni pensionistiche (comprese quelle in corso di pagamento), qualora ciò sia reso necessario per riequilibrare i conti dell’Ente previdenziale. Le sentenze hanno anche respinto come manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità di questa normativa, sottolineando come l’introduzione del contributo di solidarietà risponda alla specifica finalità di assicurare nel lungo periodo l’erogazione delle prestazioni previdenziali integrative. Di contrario avviso è la recente sentenza del Tribunale di Padova n. 237/2017, che ha accolto il ricorso di un gruppo di pensionati, ordinando la restituzione del contributo di solidarietà applicato sulle loro pensioni. Il Fondo ha già dato mandato al suo avvocato di impugnare la sentenza del Tribunale di Padova.
Segue un commento dell’avv. Marco Annecchino, difensore del Fondo: «Il Tribunale di Roma e quello di Venezia mostrano di essere consapevoli del fatto che le pensioni su cui grava il contributo di solidarietà sono solo quelle (c.d. retributive) in relazione alle quali la prestazione pensionistica non è “coperta” dai contributi versati nel corso del rapporto dilavoro, mentre le pensioni c.d. contributive, i cui importi sono correlati ai versamenti effettuati prima della cessazione del rapporto, continuano e continueranno ad essere pagate per intero. Per contro, la lettura della recente sentenza del Tribunale diPadova, nella parte in cui assume che il contributo va a incidere su pensioni integrative calcolate “sulla base di contribuzione già versata”, mostra come lo stesso Tribunale non abbia affatto considerato la ricordata differenza tra le pensioni c.d. retributive (erogate dal Fondo anche in assenza di un “monte contributivo” in grado di sostenerle finanziariamente) e le pensioni c.d. contributive (erogate dal Fondo in ragione dei contributi versati), sebbene solo per le prime (per le quali non vi sono risorse sufficienti per il pagamento) e non anche per le seconde (per le quali il pagamento è assicurato dai contributi versati) è prevista l’applicazione del contributo di solidarietà. Tale differenza era stata debitamente sottolineata al Tribunale di Padova, al quale era stato altresì evidenziato come taluni ricorrenti (compresi quelli andati in pensione prima del compimento del cinquantesimo anno di età) avessero percepito a titolo di pensione (retributiva) somme superiori di 4 o 5 volte i contributi versati al Fondo»