Si comunica che la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP ha accolto la richiesta del Commissario Straordinario di sospendere, a decorrere dall’avvio della procedura di amministrazione straordinaria, l’efficacia dell’articolo 47 del Regolamento del Fondo.
Pertanto, a far data dall’avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a coloro i quali cessino, o abbiano cessato, dall’iscrizione senza aver maturato i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione a carico del Fondo, non saranno in alcun caso consentiti la restituzione della somma accumulata nel conto individuale né il trasferimento della medesima ad altra forma di previdenza complementare.
La suddetta sospensione non riguarda le ipotesi di riscatto e trasferimento della posizione disciplinate dagli articoli 74 e 75 del Regolamento per la Gestione TFR.
Roma, 11 ottobre 2021