DOMANDE FREQUENTI
domande frequenti
Interesse Generale
Chi può aderire al Fondo Casella?
Sono beneficiari del Fondo, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento (art.2 dello Statuto, art. 10 del Regolamento), gli impiegati e gli operai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, nonché i dipendenti delle organizzazioni sindacali, previdenziali e mutualistiche che operano nel settore , il cui rapporto di lavoro sia regolato dal contratto nazionale della categoria ed i lavoratori che svolgono la loro attività presso le medesime aziende ed agenzie di cui sopra, in forza di contratto di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n° 276.
Quali sono gli organi del Fondo?
Sono organi del Fondo:
il consiglio di amministrazione;
il comitato esecutivo;
il presidente;
il collegio dei revisori.
Da quando decorre l’iscrizione al Fondo Casella?
L’iscrizione dei lavoratori al Fondo ha effetto dal giorno in cui ha inizio il pagamento dei contributi da parte delle aziende.
In che modo l’azienda comunica al Fondo le retribuzioni, le variazioni anagrafiche ed i versamenti contributivi inerenti i lavoratori iscritti ?
Le Aziende devono far pervenire al Fondo, attraverso l’uso del software applicativo GesCo (Gestione Contributi) la modulistica (Modelli 1-2 e 3) e i relativi supporti informatici necessari alla gestione dei dati.
In caso di discordanze nell’anagrafica, come è possibile comunicare i dati corretti?
La variazione deve essere comunicata alla propria amministrazione che provvederà, attraverso il software Ges.Co., ad informare il Fondo.
In caso di errata compilazione della scheda anagrafica aziendale è possibile rettificare i dati?
Modificando la scheda anagrafica aziendale all’interno del software GesCo, il Fondo riceverà, attraverso i supporti informatici, la variazione. Nel caso in cui l’azienda non abbia ancora adottato il software GesCo, qualsiasi variazione deve essere comunicata per posta o fax.
Cosa si intende per anzianità contributiva?
Si intende il periodo di effettivo servizio prestato presso le aziende del settore( art.1 del Reg.) coperto da contribuzione previdenziale ai sensi del Regolamento del Fondo.
Cosa sono gli estratti conto o statini annuali?
Il Fondo Casella, entro il mese di novembre di ogni anno, invia tramite posta ordinaria, presso la residenza dei lavoratori iscritti una comunicazione periodica annuale, relativa agli iscritti, definita anche statino o estratto conto della posizione individuale, al fine di dare evidenza ai versamenti effettuati dall’azienda e al relativo conteggio degli interessi accreditati dando la possibilità all’iscritto di verificarne l’esattezza. Le aziende devono provvedere a consegnare detto documento ai propri dipendenti iscritti al Fondo. Nel caso in cui i destinatari di suddetta comunicazione non ne entrassero in possesso, il Fondo raccomanda agli stessi di rivolgersi alle rispettive sedi amministrative per richiederne la consegna. Qualora le aziende non dovessero provvedere alla consegna degli statini dei conti individuali, si invitano gli stessi lavoratori a far pervenire richiesta scritta alla sede del Fondo, o via e-mail, indicando il proprio indirizzo di residenza.
Cosa si intende per “Vecchio iscritto”e “Nuovo Iscritto”?
E’ un “vecchio iscritto” il lavoratore che alla data del 28 aprile 1993 risulti già iscritto al nostro Fondo pensione integrativo. Di contro, colui il quale risulti essere iscritto al Fondo Casella successivamente al 28 aprile 1993 si definisce “nuovo iscritto”.
Quali sono le componenti della contribuzione al Fondo Casella ?
Le componenti della contribuzione sono: quota a carico del datore di lavoro (attualmente pari al 23,45% della retribuzione lorda mensile del dipendente); quota a carico del lavoratore (pari allo 0,50% della retribuzione lorda mensile del dipendente).
Chi effettua le trattenute nella busta paga dell’iscritto destinate al Fondo?
Il datore di lavoro.
Quando avviene la trattenuta in busta paga?
Al termine di ciascun mese il lavoratore può verificare l’effettiva trattenuta da destinare al Fondo nella sua busta paga mensile.
Come e quando l’azienda deve effettuare i versamenti al Fondo Casella?
Le aziende devono effettuare il pagamento dei contributi a loro carico e di quelli a carico dei lavoratori accreditando i conti correnti, postale o bancario, intestati al “Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani” (art. 6 Reg.). Il pagamento dovrà essere eseguito entro il 16° giorno successivo al periodo di paga quadrisettimanale o mensile al quale i contributi si riferiscono. Le dichiarazioni nominative delle retribuzioni corrisposte dalle aziende ai lavoratori occupati nel suddetto periodo dovranno essere rimesse alla sede del Fondo entro il 20 di ogni mese, tramite software Ges.co. scaricabile dal sito.
Cosa significa riscatto della posizione individuale?
Gli iscritti che cessano dall’iscrizione, senza aver maturato il requisito dei dieci anni di contribuzione al Fondo Casella, hanno la facoltà di richiedere la restituzione della somma accumulata nel conto individuale alla data di presentazione della richiesta; tale facoltà può essere esercitata pure dagli eredi.
Sono restituibili tutti i contributi versati al Fondo?
No. Non possono essere oggetto di restituzione i contributi destinati alla gestione di solidarietà del Fondo né quelli versati in regime di ripartizione anteriormente alla data del 1° gennaio 1995.
Esiste una prescrizione del diritto alla restituzione dei contributi?
No. La richiesta di riscatto delle somme accumulate sul proprio conto individuale può essere esercitata in qualsiasi momento a partire dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro con l’azienda. Fanno eccezione i lavoratori assunti con contratto interinale i quali potranno inoltrare la richiesta di restituzione delle somme solamente trascorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro con l’azienda.
E’ possibile recedere dal Fondo pur non avendo cessato il rapporto di lavoro con l’azienda?
No.
E’ possibile fare ex-ante una previsione dell’importo netto che percepirò in fase di riscatto?
Non è possibile, al momento, fare una simulazione dell’importo netto erogabile in caso di riscatto poiché la percentuale di tassazione varia non solo per il motivo di cessazione del rapporto di lavoro ma anche per altri motivi tra i quali l’anzianità contributiva, l’importo accantonato, etc… ; quindi solo al momento dell’erogazione si verrà a conoscenza dell’importo netto delle somme restituite. E’ sempre possibile, invece, tramite richiesta scritta, venire a conoscenza dell’importo lordo maturato nel proprio conto individuale.
Quali sono le tempistiche di erogazione per il riscatto?
Le operazioni di liquidazione avvengono nel pieno rispetto delle tempistiche previste dal regolamento (art.47) in base al quale gli uffici del Fondo devono provvedere ad evadere le richieste di riscatto dei contributi nel termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data in cui le stesse sono pervenute al Fondo.
Cosa si intende per trasferimento della posizione individuale?
Gli iscritti che cessano dall’iscrizione, senza aver maturato il requisito dei dieci anni di contribuzione al Fondo Casella, in base all’art. 47 del Reg. hanno la facoltà di richiedere, in alternativa al riscatto, il trasferimento della posizione individuale presso un altro fondo pensione complementare o cosiddetto aperto cui il lavoratore aderisca, in relazione ad una nuova attività e/o per sua libera scelta.
Sono trasferibili tutti i contributi versati al Fondo?
No. Non possono essere oggetto di trasferimento i contributi destinati alla gestione di solidarietà del Fondo né quelli versati in regime di ripartizione anteriormente alla data del 1° gennaio 1995.
Quando si richiede il trasferimento della posizione presso un altro fondo la posizione maturata presso il Fondo Casella sarà assoggettata a tassazione?
No. In questo caso viene trasferita l’intera posizione maturata nel conto individuale senza l’applicazione di una tassazione. Nel trasferimento l’iscritto mantiene l’anzianità d’iscrizione maturata (nel gergo il c.d.: “zainetto”) precedentemente presso il Fondo laddove non se ne è richiesto il riscatto.
E’ possibile il trasferimento da altro Fondo pensione complementare verso il Fondo Casella?
Si. In base all’art. 48 del regolamento a richiesta del lavoratore, una volta perfezionata l’iscrizione al Fondo Casella, lo stesso Fondo acquisisce l’eventuale posizione previdenziale maturata dal beneficiario presso altro fondo pensione complementare, accreditando le somme in un conto individuale e provvedendo alle prestazioni previdenziali secondo le condizioni previste dal regolamento.
Cosa fare appena risolto il rapporto lavorativo con l’azienda?
Si consiglia di inoltrare al Fondo una richiesta scritta di “posizione contributiva” (la situazione effettiva dell’anzianità contributiva maturata presso il Fondo). Quali sono le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo?
pensione di anzianità (art. 15 del Regolamento) – documentazione richiesta per la domanda
pensione di vecchiaia (art. 16 del Regolamento) – documentazione richiesta per la domanda
pensione di invalidità (art. 17 del Regolamento) – documentazione richiesta per la domanda
assegno di invalidità temporanea (art.18 del Regolamento) – documentazione richiesta per la domanda
pensione di prepensionamento (art.19 del Regolamento) – documentazione richiesta per la domanda
pensione indiretta o reversibile (art.20 del Regolamento) – documentazione richiesta per la domanda
pensione superstiti (art.21 del Regolamento) – documentazione richiesta per la domanda
Quando matura il diritto alla pensione complementare?
Tutti i beneficiari raggiungono il diritto a pensione al concomitante verificarsi dei requisiti previsti dal nostro regolamento agli artt. 15,16,17,18,19,20 e 21.
Qual è la decorrenza delle prestazioni?
per la pensione di vecchiaia:
dal mese successivo a quello della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, purché la domanda sia presentata entro tre mesi dalla cessazione del rapporto stesso; |
nei casi di cui all’art.27 del reg., dalla data di decorrenza della pensione dell’INPS, sempreché la domanda sia presentata entro tre mesi dalla predetta decorrenza; |
per la pensione di anzianità: dal mese successivo a quello della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro e comunque non prima della data di decorrenza della pensione INPS, nei casi in cui la pensione sia stata riconosciuta dall’INPS in data successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, purché la domanda sia stata presentata entro tre mesi dalla cessazione del rapporto.
per la pensione di invalidità:
dal mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro in quanto il richiedente sia già titolare di pensione per invalidità a carico dell’INPS e la domanda sia stata presentata entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; |
dalla data di decorrenza della pensione a carico dell’INPS ove il lavoratore sia riconosciuto invalido dal predetto Istituto in epoca successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la domanda sia stata presentata entro tre mesi dalla data di notificazione, da parte dell’INPS, dell’avvenuto riconoscimento dello stato invalidante e della concessione della pensione; |
per il prepensionamento: dalla data di decorrenza della pensione a carico dell’INPS;
per la pensione indiretta: dal mese successivo al decesso del dante causa, purché la domanda sia presentata entro tre mesi dall’evento di morte.
Si presenta la domanda oltre i suddetti termini cosa succede?
La corresponsione della prestazione decorrerà dal mese immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda.
Quando si considerano proposte le domande?
Le domande si intendono presentate nel giorno in cui saranno pervenute alla sede del Fondo. Ai fini della decorrenza delle prestazioni è rilevante la presentazione della domanda mediante la modulistica fornita dagli Uffici, mentre può essere concesso termine per la integrazione della documentazione.
Quali sono i documenti da allegare alla presentazione delle domande di pensione?
Pagina 30 e 31 del Regolamento
E’ prevista l’autocertificazione in luogo della presentazione dei documenti richiesti da regolamento?
No, il Fondo non accetta autocertificazioni, non essendo assoggettato all’obbligo di accettazione dell’autocertificazione, come previsto all’art. 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Come viene erogata la prestazione pensionistica?
L’iscritto, che ha i requisiti per accedere alla prestazione del Fondo, avrà liquidata la pensione in forma di rendita. Non è prevista erogazione in forma di capitale.
Se ho maturato 7 anni di contribuzione e la legge sul prepensionamento mi riconosce 3 anni di maggiorazione ho diritto alla pensione del Fondo?
No. Il requisito dei dieci anni di contribuzione al Fondo deve essere raggiunto a prescindere dell’eventuale maggiorazione prevista dalla legge sul prepensionamento.
In caso di prepensionamento da parte dell’INPS c’è obbligo da parte del datore di lavoro al versamento al Fondo della riserva matematica?
No.
Se l’azienda non versa la riserva matematica al Fondo quando percepirò la pensione del Fondo Casella?
In tal caso il lavoratore potrà percepire la pensione del Fondo solo al compimento dell’età pensionabile secondo il regime INPS disciplinato dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni..
Come è trattato fiscalmente il contributo al Fondo Casella?
I contributi versati al Fondo Casella, sia quelli a carico del datore di lavoro che quelli a carico del lavoratore, sono interamente deducibili dal reddito imponibile.
Speciale Conferimento TFR
Il lavoratore iscritto al Fondo Casella è obbligato a conferire il proprio TFR maturando?
No, ma qualora il lavoratore decidesse per il conferimento del proprio TFR ad un fondo pensione, la scelta è vincolata al conferimento del TFR al Fondo Casella.
Le modifiche regolamentari approvate dalle parti sociali con l’accordo del 12 dicembre 2006, aventi ad oggetto il conferimento del TFR al Fondo Casella, sono operative?
Si, le modifiche regolamentari in tema di conferimento del TFR al Fondo Casella sono state vagliate dalla Covip, l’autorità indipendente sulla vigilanza ed il controllo dei fondi pensione, la quale ha autorizzato le modifiche stesse
Che cosa deve fare il lavoratore che decide di conferire il proprio TFR maturando al Fondo Casella?
Il lavoratore che intenda conferire il proprio TFR maturando al Fondo Casella deve compilare e sottoscrivere la domanda presente nel sito web del Fondo Casella contenente i dati anagrafici e fiscali dell’eventuale aderente; successivamente dovrà anche compilare il modulo TFR2 previsto dal decreto del Ministero del Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale (vedi sul punto la comunicazione presente sul sito nella sezione “in evidenza”); consegnare il modulo ministeriale alla azienda, allegando la domanda di adesione. L’azienda a sua volta trasmetterà al Fondo Casella l’elenco nominativo di tutti i lavoratori che avranno aderito.
Può un ex iscritto al Fondo Casella, che ha raggiunto i dieci anni di iscrizione, continuare a destinare il proprio TFR maturando al Fondo Casella anche se il proprio rapporto di lavoro non è più regolato dal contratto collettivo del settore poligrafici?
No, il Fondo Casella è infatti un fondo pensione destinato ai soli lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo del settore poligrafici.
Fino a quale data il lavoratore potrà decidere esplicitamente di conferire il TFR maturando al Fondo Casella?
Entro sei mesi decorrenti dalla data di assunzione, subito dopo scatterà il meccanismo del silenzio-assenso: il lavoratore che non avesse esplicitamente conferito il proprio TFR entro tale data, aderirà implicitamente al suddetto conferimento (vale il principio del “chi tace acconsente”).
Che cosa accade al TFR maturato in azienda sino al 31/12/2006?
Il TFR maturato in azienda sino al 31/12/2006 continuerà a rimanere nella disponibilità della medesima e verrà liquidato al lavoratore secondo le vecchie norme previste dal codice civile (art. 2120 c.c.).
Che cosa accade al TFR maturato tra la data di assunzione ed i sei mesi successivi nell’ipotesi in cui il lavoratore aderisse?
Anche il TFR maturato nei sei mesi successivi alla data di assunzione dovrà essere conferito al Fondo Casella sia nella ipotesi di adesione tacita che esplicita.
Che cosa accade al TFR di un lavoratore che decida di non destinarlo al Fondo Casella?
Per le aziende sino a 49 dipendenti, il TFR rimarrà nella disponibilità delle stesse. Nel caso invece di aziende con 50 o più dipendenti, il TFR del lavoratore verrà trasferito al fondo gestito dall’INPS.
Può un iscritto al Fondo Casella decidere di conferire il proprio TFR maturando ad un altro fondo pensione?
No, il lavoratore è vincolato ad aderire al Fondo Casella. È comunque prevista la facoltà, nel caso di cessata iscrizione a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, di trasferire il TFR accantonato presso il Fondo Casella ad altro fondo pensione.
Il lavoratore che abbia aderito al finanziamento del Fondo Casella con il proprio TFR, può chiedere delle anticipazioni su tali accantonamenti?
Si, peraltro la disciplina delle anticipazioni sul TFR destinato al Fondo Casella è più favorevole rispetto a quella che regola il TFR rimasto in azienda (vedi la comunicazione presente sul sito web nella sezione “speciale TFR”).
Cosa accade in caso di morte del lavoratore iscritto che abbia aderito alla destinazione del proprio TFR al Fondo Casella?
Qualora l’iscritto deceduto avesse già maturato 10 anni di iscrizione al Fondo Casella, la posizione relativa alle quote di TFR verrà trasferita ai superstiti che potranno richiedere la erogazione delle prestazioni pensionistiche con le medesime modalità previste per l’iscritto deceduto (liquidazione in capitale sino ad un massimo del 50% delle somme accantonate, al netto delle anticipazioni percepite, non reintegrate e le rimanenti somme in rendita). Nell’ipotesi in cui non vi siano i superstiti, l’intera posizione maturata con le quote di TFR verrà liquidata al 100% in capitale dal Fondo Casella agli eredi o ad eventuali beneficiari designati dall’iscritto deceduto al momento della adesione.